Pagare tributi IMU - Calcolo, aliquote e Modelli

Servizio attivo

È un'imposta sul possesso degli immobili, da versare per la seconda abitazione e altri immobili.

A chi è rivolto

  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, in categoria A/1, A/8 o A/9;
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Descrizione

Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'Imu non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

Abitazione Principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione Imu per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Immobili equiparati all'abitazione principale

Sono equiparati all’abitazione principale per le agevolazioni Imu i seguenti immobili:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica 
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto.

Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9

Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad Imu. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

Pertinenze dell’abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dichiarazione

Sia ai fini IMU che ai fini TASI, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale sono avvenute variazioni.
Si ricorda inoltre che l’obbligo dichiarativo è rimasto soltanto in pochi casi, quali ad esempio:

  • variazioni in merito alle aree fabbricabili (acquisto, vendita, fine edificazione, acquisto o perdita dell’edificabilità, modifica del valore di mercato, inizio o fine intervento edilizio);
  • chiarimenti in merito alle pertinenze (nel caso di due o più unità nella stessa categoria catastale);
  • situazioni particolari relative all’abitazione principale (inizio o fine del diritto di abitazione, assegnazione della casa ad uno degli ex coniugi con conseguente applicazione del diritto di abitazione);
  • fabbricati posseduti dall’impresa costruttrice, ultimati e destinati alla vendita (c.d. “beni merce”), che beneficiano dell’esenzione a decorrere dal saldo 2013.
     

Come fare

Il servizio consente di calcolare l'Imu dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

Cosa serve

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • elenco categorie e quota di possesso di tutti gli immobili a sè intestati;

Cosa si ottiene

Il servizio consente di calcolare l'Imu dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

Tempi e scadenze

Il versamento IMU e TASI si effettua di norma in 2 rate, scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in una unica soluzione entro la data di scadenza dell’acconto.

Costi

La generazione del Modello F24 è gratuita e immediata.

L’Imu si calcola moltiplicando la base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) per l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

a) aliquota del 4 per mille per :

  • abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 -A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2-C/6 e C/7;
  • alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

b) aliquota del 9 per mille per:

  • immobili cat. C1;
  • abitazioni concesse in locazione a persone fisiche che dimorano e risiedono anagraficamente nell’alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 e relative pertinenze.

c) aliquota del 10,5 per mille per:

  • fabbricati produttivi cat. D di cui aliquota 7,6 per mille riservata allo Stato e aliquota 2,9 per mille riservata al Comune di Torre Boldone;
  • aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
  • Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale (A1, A8 e A9) e le relative pertinenze si detraggono 200 € rapportati al periodo dell’anno.

Per i fabbricati iscritti nel gruppo catastale “D” (ad eccezione dei D/10 strumentali all’agricoltura) è riservata allo Stato una quota di imposta IMU pari al 7,6‰, mentre al Comune spetta soltanto l’eventuale aumento di imposta.
Il versamento IMU e TASI si effettua esclusivamente tramite modello F24 semplificato (codice ente: L251),utilizzando gli appositi codici tributo con importo minimo di 12,00 €:

Codici tributo IMU
3912
: Abitazione principale e pertinenze
3914: Terreni agricoli – COMUNE
3916: Aree fabbricabili – COMUNE
3918: Altri fabbricati – COMUNE,  ad eccezione dei fabbricati nel gruppo catastale “D”
3925: Fabbricati nel gruppo catastale “D” – STATO
3930: Fabbricati nel gruppo catastale “D” – COMUNE
 

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Pagare tributi IMU - Calcolo, aliquote e Modelli direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza Guglielmo Marconi, 1, 24020 Torre Boldone BG, Italia

Telefono: 0354169410
Email: tributi@comune.torreboldone.bg.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 26/02/2025