ART.28 Regolamento tari 2023 per dilazione di pagamento e ulteriori rateizzazioni motivate su avvisi di pagamento ordinari
Dalla carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani approvata con deliberazione di Giunta Comunale nr.64 del 03.05.2023 e dall'.art.28 "rateizzazione dei pagamenti" del Regolamento Tari modificato/integrato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.12 del 05.05.2023:
Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di acconto e saldo del 31.7.2023 e 16.11.2023, approvate con le tariffe TARI 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale nr.13 del 05.05.2023:
- agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri da definire dal Comune;
- qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni, a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.
ART.42 Regolamento tari 2023 per dilazione di pagamento e ulteriori rateizzazioni motivate su Accertamenti
- Il Comune o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.