Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
a. le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
b. le libere forme associative, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro;
c. altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto comunale.